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COMUNE RONCO S. ASCONA
ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE LA POSA DI IMPIANTI PUBBLICITARI, DI INSEGNE E DI SCRITTE DESTINATE AL PUBBLICOdi Andrea MasottiIl Municipio di Ronco s. Ascona, richiamati gli art. 192 LOC e art. 153 del Regolamento comunale, la Legge cantonale sugli impianti pubblicitari del 28.02.2000 (LImp), il Regolamento d'esecuzione della Legge sugli impianti pubblicitari del 26.06.2001 (RLImp), le Norme di attuazione del Piano regolatore comunale (NAPR)
ORDINA
I. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente Ordinanza regola la procedura di competenza del Municipio riguardo alla posa di impianti pubblicitari, di insegne e di scritte destinate alla pubblica visione. Per quanto non esplicitamente previsto nella presente ordinanza, fanno stato le specifiche norme di cui alla Legge cantonale sugli impianti pubblicitari e al Regolamento d'esecuzione.
Art. 2 Definizioni
1. La definizione di impianto pubblicitario, di insegna o scritta destinata al pubblico è disciplinata dalla Legge sugli impianti pubblicitari e dal Regolamento d'esecuzione.
2. Alle insegne direzionali visibili da strade aperte al traffico pubblico sono applicabili (forma, dimensione, colore) le disposizioni dell'Ordinanza federale sulla segnaletica stradale.
II. Autorizzazioni
[…]
Art. 6 Divieti
1. E' vietata la posa di impianti che per dimensione o immissione possono arrecare pregiudizio all'estetica del paesaggio, degli edifici e alla sicurezza stradale.
2. E' inoltre vietata:
L'installazione di impianti che diffondono suoni, fasci di luce verso l'esterno o che proiettano immagini in movimento, salvo nell'ambito di eventi limitati nel tempo e solo se non in contrasto con i principi8 di cui all'art. 2 ss LImp;
La posa di impianti che proiettano, rispettivamente diffondono messaggi variabili o in movimento (display, ecc.), eccettuato il caso in cui ne sia provata la preponderante pubblica utilità;
L’applicazione di insegne ai pali di sostegno delle condutture, alle cabine delle aziende comunali, ai segnali stradali, ai parapetti, ai ponti, agli alberi e ai container;
3. Restano riservati i divieti di cui alla Legge cantonale, così come quelli relativi alla pubblicità di bevande alcoliche, tabacchi e medicinali;
Art. 7 Obblighi
1. Il beneficiario dell'autorizzazione è tenuto a mantenere l'impianto in ordine, pulito e funzionante.
2. Il beneficiario e, in via sussidiaria, il proprietario dell'immobile, è inoltre responsabile della sua rimozione in caso di:
Cessazione, cessione o modifica dell'attività;
Quando dopo richiamo scritto non abbia provveduto a ristabilire stato indecoroso dell'impianto oppure quando il suo contenuto sia contrasto o non più conforme con la legislazione vigente.
VI. Disposizioni finali
Art. 17 Sanzioni
1. Le infrazioni alla presente Ordinanza, riservate quelle di competenza cantonale, sono punite dal Municipio con:
La multa;
La rimozione degli impianti esposti in violazione materiale delle legge cantonali e comunali, rispettivamente nel caso sia scaduto infruttuoso termine fissato per la presentazione della domanda di sanatoria. In entrambi i casi le spese di rimozione sono a carico dell'espositore.
2. Alla procedura di contravvenzione sono applicabili gli art. 145 ss. LOC.
Art. 18 Entrata in vigore
La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione all'albo.
Ronco s. Ascona, 12 febbraio 2003
PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco Il Segretario
avv. P. Betté B. Stecher
lei non sa chi sono io.